ASD: domande e risposte

 

ASD: domande e risposte

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ASD: domande e risposte.
Molte palestre e Box si basano sullo statuto di ASD (Associazione Sportiva Dilettantistica) e in questo articolo abbiamo riassunto tutto quello che devi sapere sulle ASD, risolvendo i dubbi dei Box Owner.

Spesso chi gestisce le ASD non conosce bene il funzionamento di questa forma giuridica che qualcuno, di solito un commercialista, gli ha suggerito di adottare per risparmiare e ridurre se non eliminare a volte la pressione fiscale rispetto ad altre tipologie di societĂ , con tutte le conseguenze e i vantaggi che una ASD comporta. Nello specifico questo post risponde alle seguenti domande:

  • Cosa è una ASD?
  • ASD non riconosciuta Vs. ASD riconosciuta
  • Chi gestisce e decide in una ASD?
  • Chi ha diritto di voto?
  • Quali sono gli obblighi contabili di una ASD?
  • Cosa si intende per operazioni commerciali?
  • Quali sono i vantaggi fiscali di una ASD?
  • Cosa è il regime agevolato 398/91?
  • Chi è responsabile penalmente e civilmente in una ASD?
  • Come si deve presentare il bilancio?
  • Chi decide l’acquisto di nuove attrezzature?
  • Una ASD può fare pubblicitĂ ?
  • E’ obbligatorio aderire ad una federazione Sportiva o a un Ente di promozione?Che differenza c’è tra tesseramento, quota associativa e contributo associativo?
  • Una ASD può proporre attivitĂ  diverse da quelle previste nello statuto?
  • Si possono fare delle prove gratuite anche senza tesserare le persone?
  • Come si scoglie una ASD?

Cosa è una ASD

L’ASD (Associazione Sportiva Dilettantistica) è un’entità sportiva che ha come scopo principale la promozione e lo sviluppo dello sport dilettantistico. Questa forma di associazione non persegue fini di lucro e deve reinvestire gli eventuali utili nell’organizzazione e nell’attività sportiva stessa, senza distribuirli tra gli associati.

Le ASD che rispettano i requisiti specifici e gli obblighi normativi nella fase di costituzione e di gestione, hanno diritto a diverse agevolazioni fiscali.

Il Consiglio nazionale del CONI ha definito i criteri per distinguere lo sport dilettantistico da quello professionistico. Lo sport professionistico si basa sull’esercizio continuativo e retribuito di discipline sportive regolamentate dal CONI da parte di atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici qualificati dalle federazioni nazionali. Le ASD non possono svolgere lo sport professionistico, ma solo le società per azioni (S.p.A.) o le società a responsabilità limitata (S.r.l.).

ASD non riconosciuta Vs. ASD riconosciuta

La procedura di costituzione di un’associazione non riconosciuta è piuttosto agevole e non comporta alcuna verifica da parte dell’autorità amministrativa. Normalmente, può bastare un accordo orale tra i soggetti che vogliono svolgere l’attività. Tuttavia, se l’associazione intende assumere la forma di ASD, la forma scritta è indispensabile.

Il patrimonio dell’associazione non riconosciuta è denominato FONDO COMUNE ed è formato dai contributi degli associati, dai beni acquistati con tali contributi e da tutti gli altri beni che giungono all’associazione.

Il fondo comune non può essere ripartito finché l’ente è in vita. In un’associazione non riconosciuta, i soggetti che hanno operato in nome e per conto della stessa sono responsabili personalmente e solidalmente con l’ente degli obblighi o eventuali debiti assunti. Ciò implica che i membri fondatori sono responsabili anche con il loro patrimonio personale in caso di insolvenza dell’associazione.

L’associazione riconosciuta, diversamente, ha la personalità giuridica, il che implica che il suo patrimonio è completamente distinto da quello dei singoli associati. Per conseguire il riconoscimento, l’associazione deve essere costituita mediante un atto pubblico, che deve essere richiesto presso gli uffici della Regione o della Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo.

Dopo aver conseguito il riconoscimento e aver effettuato la registrazione nel registro apposito, l’associazione acquisisce una piena autonomia patrimoniale, con la conseguenza che sarà responsabile esclusivamente dei suoi debiti con il proprio patrimonio. Tuttavia, il procedimento di riconoscimento è molto articolato e oneroso, richiedendo la redazione dell’atto costitutivo e dello statuto in forma di atto pubblico tramite notaio e il completamento del procedimento di riconoscimento presso la prefettura o la Regione competente. Inoltre, è richiesto un patrimonio minimo che oscilla da € 15.000 a € 50.000 come garanzia per i creditori dell’associazione.

Per questo la gran parte delle associazioni sportive sono non riconosciute e si costituiscono depositando l’atto costitutivo e lo statuto presso l’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, anche queste associazioni possono usufruire di agevolazioni fiscali e finanziamenti previsti per gli enti no-profit. In caso di debiti, prima risponde il patrimonio dell’associazione e solo se questo non è sufficiente, il presidente e i membri del Consiglio Direttivo rispondono con il loro patrimonio, solo per gli atti a loro imputabili.

Dal punto di vista della gestione, l’ASD ha una struttura organizzativa flessibile, il che significa che può essere gestita in modo informale senza la necessità di avere un organigramma dettagliato o una struttura gerarchica ben delineata. Ciò però non preclude ad una ASD di essere organizzata come una qualsiasi altra impresa, al fine di ottimizzare la gestione ed il suo funzionamento.

Chi gestisce e decide in una ASD?

Gli organi di gestione di un’ASD sono il presidente, il consiglio direttivo e l’assemblea degli associati. Il termine “associati” indica tutte le persone che, iscrivendosi, esprimono la volontà di partecipare alla vita associativa, di rispettare le regole presenti nello Statuto e i principi etici enunciati e di condividere le finalità, le attività e il metodo dell’associazione. Gli associati partecipano direttamente alla vita dell’associazione intervenendo all’assemblea e votando direttamente (se maggiorenni) per l’approvazione e le modifiche dello Statuto, dei Regolamenti, per l’approvazione del bilancio annuale e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

Il presidente è il rappresentante legale dell’associazione e ha il compito di coordinare l’attività dell’organizzazione, presiedere il consiglio direttivo e rappresentare l’associazione nei confronti di terzi. Inoltre, il presidente ha il potere di convocare e presiedere l’assemblea dei soci.

Il consiglio direttivo è l’organo di gestione dell’associazione ed è composto da un numero variabile di membri, determinato dall’assemblea dei soci. Il consiglio direttivo ha il compito di definire le strategie dell’associazione, di approvare il bilancio e di gestire l’attività sportiva dell’organizzazione. Inoltre, il consiglio direttivo può nominare eventuali responsabili di settore, come ad esempio il responsabile tecnico o il responsabile delle attività sociali.

L’assemblea degli associati è l’organo supremo dell’associazione ed è costituita da tutti i soci dell’organizzazione. L’assemblea ha il potere di definire le linee generali dell’attività dell’associazione, di eleggere il presidente e il consiglio direttivo e di approvare il bilancio annuale. L’assemblea dei soci può deliberare la modifica dello statuto dell’associazione o lo scioglimento dell’organizzazione.

L’Assemblea rappresenta tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali che risultino iscritti nel Libro Soci al momento dell’avviso di convocazione. Lo Statuto contempla la possibilità per ogni socio effettivo di delegare un altro socio effettivo a rappresentarlo all’Assemblea generale mediante una delega scritta. Lo Statuto solitamente prevede anche un limite al numero di soci che ciascuno può rappresentare.

Solitamente, le modalità di convocazione dell’Assemblea vengono descritte nell’atto costitutivo dell’associazione. Tra queste modalità possono essere previste l’affissione di avvisi in bacheca o la comunicazione scritta, o altre forme analoghe. L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per approvare il rendiconto, ma può essere convocata anche ogni volta che se ne ravvisi la necessità. Nelle associazioni riconosciute, l’Assemblea deve essere convocata quando almeno un decimo degli associati ne fa richiesta.

La partecipazione dei soci all’Assemblea può essere attestata da un registro delle presenze e da un verbale sintetico delle delibere adottate, conservati presso la sede dell’Associazione. Tuttavia, tali elementi sono solo indicativi e ogni caso va valutato singolarmente. Le modalità di convocazione e verbalizzazione dell’Assemblea dei soci sono elementi rilevanti per determinare la natura associativa dell’ente e la sua effettiva democraticità. In ogni caso, la trasparenza e la partecipazione dei soci alle decisioni dell’Associazione sono fondamentali per il suo buon funzionamento.

Chi ha diritto di voto?

In un’ASD, il diritto di voto spetta ai soci che hanno raggiunto la maggiore età e che risultano regolarmente iscritti all’associazione. Ogni socio ha diritto ad un solo voto in occasione delle assemblee dell’associazione. L’assemblea dei soci è l’organo decisionale supremo dell’ASD. Essa ha il compito di decidere sulle questioni più rilevanti dell’associazione, come l’approvazione del bilancio, la nomina del presidente e degli altri organi di gestione, la modifica dello statuto e l’eventuale scioglimento dell’associazione. In particolare, l’assemblea dei soci ha il potere di:

  • approvare e modificare lo statuto dell’ASD;
  • nominare il presidente e gli altri organi di gestione dell’associazione;
  • decidere sull’approvazione del bilancio dell’associazione e sulla distribuzione degli utili eventualmente generati;
  • deliberare sull’eventuale scioglimento dell’associazione e sulla destinazione del patrimonio residuo. Inoltre, l’assemblea dei soci può anche deliberare su altre questioni rilevanti per l’associazione, come ad esempio la programmazione delle attivitĂ  sportive o la scelta degli atleti che parteciperanno alle competizioni. In ogni caso, le decisioni prese dall’assemblea dei soci hanno un carattere vincolante per gli altri organi dell’associazione e devono essere rispettate da tutti i soci.

Le assemblee dei soci di un’ASD devono essere convocate almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio dell’associazione. Tuttavia, è possibile convocare assemblee straordinarie in qualsiasi momento in cui si ritenga necessario per discutere questioni importanti o urgenti. Gli osservatori, ovvero persone che non sono soci dell’ASD, in genere non hanno il diritto di partecipare all’assemblea. Tuttavia, lo statuto dell’associazione può prevedere la possibilità di ammettere osservatori, ad esempio per motivi di trasparenza o per consentire la partecipazione di esperti in determinate materie. In ogni caso, gli osservatori non hanno diritto di voto né di parola.

Il personale dipendente della ASD non ha di regola il diritto di partecipare all’assemblea dei soci né il diritto di voto. Infatti, il personale dipendente è una categoria di soggetti distinta da quella dei soci, i quali sono coloro che partecipano alla vita associativa e ne condividono gli obiettivi e le finalità. Tuttavia, a seconda delle modalità di costituzione dell’ASD e delle previsioni statutarie, potrebbero esserci delle eccezioni. Ad esempio, se lo statuto prevede la possibilità di ammissione di soci “onorari” o “benemeriti”, il personale dipendente potrebbe essere ammesso a farne parte e di conseguenza potrebbe partecipare all’assemblea e votare. In ogni caso, è opportuno verificare attentamente lo statuto dell’ASD per comprendere in modo chiaro chi può partecipare all’assemblea e quale sia il diritto di voto.

La convocazione delle assemblee deve avvenire tramite una comunicazione scritta, inviata ai soci con almeno 8 giorni di preavviso rispetto alla data fissata per la riunione. La convocazione deve contenere l’ordine del giorno dell’assemblea e indicare il luogo, la data e l’ora della riunione. Inoltre, l’ASD deve pubblicare l’avviso di convocazione sul proprio sito web o su un’altra piattaforma digitale utilizzata dall’associazione per comunicare con i propri soci. Le assemblee devono essere presiedute dal presidente dell’associazione o, in sua assenza, da un vicepresidente o da un altro membro dell’organo di gestione dell’associazione. Durante le riunioni, i soci hanno il diritto di intervenire e di esprimere il proprio voto sulle questioni all’ordine del giorno. Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Quali sono gli obblighi contabili di una ASD?

Gli obblighi contabili dell’ASD variano a seconda se essa svolge solo attività istituzionale o anche attività commerciale. Nel primo caso, l’ASD deve seguire gli adempimenti contabili previsti dallo Statuto, registrare tutte le entrate e le uscite e redigere un rendiconto economico-finanziario. Non c’è obbligo di vidimazione dei libri contabili né di tenere i registri IVA o emettere scontrini e/o ricevute fiscali, e la dichiarazione IVA non deve essere presentata. Se invece l’ASD svolge anche attività commerciale, l’obbligo di contabilità separata è inevitabile e deve tenere le scritture contabili obbligatorie.

Il rendiconto è un importante documento contabile-economico-finanziario che deve risultare chiaro, preciso e corretto, al fine di rappresentare in modo trasparente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’ASD. Sebbene non sia un vero e proprio bilancio, il rendiconto rappresenta una versione semplificata dello stesso, prendendo in considerazione solamente i valori in “dare e avere”. A differenza di una società commerciale, la sua chiusura non genererà un utile o una perdita, ma indicherà soltanto una voce positiva o negativa da riportare nell’anno successivo. Nel rendiconto saranno inclusi elementi quali le quote associative, i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le donazioni, le sponsorizzazioni, e gli oneri sostenuti suddivisi per voci analitiche (costi del personale, spese varie), e così via.

Grazie a questo importante strumento, sarà possibile monitorare la situazione finanziaria dell’ASD e prendere decisioni informate per il suo futuro sviluppo. Il rendiconto è predisposto ogni anno dal Consiglio Direttivo che lo sottopone all’approvazione dell’assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Ai fini civilistici, le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione così come le fatture, le lettere, i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture emesse.

Cosa si intende per operazioni commerciali?

Gli enti non commerciali possono generare redditi di impresa derivanti da attività commerciali svolte in via secondaria, e in tal caso sono tenuti a richiedere un numero di partita IVA. Le attività commerciali comprendono la vendita di beni nuovi prodotti per la vendita, la fornitura di acqua, servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore, la gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale, la gestione di spacci aziendali, mense e somministrazione di pasti, il trasporto e deposito di merci, il trasporto di persone, l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici e prestazioni alberghiere o di alloggio, servizi portuali o aeroportuali, pubblicità commerciale, telecomunicazioni e radiodiffusioni.

Per determinare il reddito di impresa su cui calcolare le imposte, si applica il regime ordinario, salvo opzione per il regime forfetario da parte degli enti ammessi al regime di contabilità semplificata. Inoltre, è possibile optare per il regime piÚ favorevole previsto dalla legge 398/91, qualora i proventi da attività commerciali non superino i 250.000 euro nel periodo di imposta precedente. Le associazioni sportive che sono enti non commerciali sono obbligate a mantenere una contabilità separata relativa alle attività commerciali svolte, secondo le regole proprie del regime contabile cui hanno accesso o per cui optano.

Quali sono i vantaggi fiscali di una ASD?

Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD), che rispettano i requisiti richiesti dalle norme e sono iscritte nel registro del CONI, possono accedere a specifiche agevolazioni fiscali. Ai fini fiscali, le ASD che non svolgono attività commerciali esclusive o principali sono considerate enti non commerciali (ENC) e possono beneficiare, a determinate condizioni, di ulteriori norme speciali a loro vantaggio. Anche se non rispettano i limiti e i parametri per la verifica della non commercialità dell’attività effettivamente svolta, le ASD non perdono la qualifica di ente non commerciale stabilita nello statuto.

Il reddito complessivo delle associazioni non commerciali è costituito dalla somma di tutti i redditi prodotti, indipendentemente dalla loro destinazione (fondiari, di capitale, di impresa e diversi), su cui verranno calcolate le imposte. Sono esclusi dal calcolo del reddito complessivo i redditi esenti da imposta, quelli soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva su interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni, i fondi raccolti durante manifestazioni pubbliche occasionali e i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche in regime di convenzione o accreditamento.

Le associazioni che svolgono solo attività istituzionali e non hanno redditi di alcun tipo o dipendenti, collaboratori o lavoratori occasionali non sono obbligate a presentare la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione Irap. Inoltre, le associazioni sportive dilettantistiche che non svolgono attività commerciali sono esonerate dall’obbligo di trasmettere il modello EAS all’Agenzia delle Entrate. Le prestazioni di servizi conformi alle finalità istituzionali dell’ente, non organizzate specificamente e il cui corrispettivo non supera i costi direttamente imputabili alla specifica attività, non sono considerate attività commerciali e non sono soggette a imposizione fiscale. Per quanto riguarda l’IVA, le associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dall’imposta se svolgono solo attività istituzionali o se svolgono attività commerciali marginali. Inoltre, le ASD possono usufruire dell’esenzione IVA per le prestazioni sportive rese ai propri associati e per quelle rese ad altre ASD affiliate al CONI. Le ASD possono anche optare per il regime speciale IVA previsto dalla legge 398/91 se hanno un volume d’affari inferiore a 400.000 euro annui.

Cosa è il regime agevolato 398/91?

La legge 398/1991 prevede condizioni particolarmente favorevoli che consistono in:

  • modalitĂ  specifiche per la determinazione del reddito d’impresa
  • modalitĂ  specifiche per l’applicazione dell’Iva
  • semplificazioni degli adempimenti contabili e fiscali.

Questo regime può essere scelto su opzione dalle associazioni che hanno avuto, nel periodo di imposta precedente, proventi derivanti dall’esercizio di attività commerciali non superiori a 250.000 euro. Nel primo periodo di imposta, il limite deve essere proporzionato ai giorni effettivi di durata dell’esercizio, ovvero al periodo che va dalla data di costituzione al termine dell’esercizio. L’opzione per il regime agevolato è vincolante per un periodo di cinque anni a partire dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata esercitata l’opzione.

Dopo i cinque anni, la scelta si rinnova automaticamente di anno in anno, salvo revoca esplicita da parte dell’ente. Tuttavia, nel caso in cui vengano meno i requisiti per l’applicazione del regime agevolato, si decade automaticamente dal regime. Se si supera il limite di 250.000€ il regime agevolato decade ed è importante precisare che la decadenza dal regime agevolato comporta la cessazione dell’applicazione delle agevolazioni fiscali previste e l’obbligo di passare al regime ordinario a partire dal mese successivo. Questo cambiamento riguarda sia l’Iva che le imposte sui redditi. Inoltre, è necessario considerare che si avranno due periodi di imposta distinti, soggetti a regimi tributari differenti, nel caso in cui si decada dal regime agevolato.

Le organizzazioni che optano per il regime fiscale della legge 398/91 sono esentate dalla tenuta delle scritture contabili, dall’emissione delle fatture e degli scontrini e/o ricevute fiscali (ad eccezione di casi specifici), e dalla presentazione della dichiarazione IVA. Tuttavia, sono tenute a:

  • conservare copia della documentazione relativa a incassi e pagamenti;
  • numerare progressivamente e conservare le fatture di acquisto e le fatture eventualmente emesse;
  • annotare, anche con un’unica registrazione, i corrispettivi e gli altri proventi conseguiti nell’esercizio di attivitĂ  commerciali, entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento, su un prospetto riepilogativo, opportunamente integrato;
  • annotare distintamente, nello stesso registro, i proventi che non concorrono a formare reddito imponibile fino a 51.645,69 euro le plusvalenze patrimoniali e le operazioni intracomunitarie;
  • redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario;
  • fatturare le prestazioni di sponsorizzazione, le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e trasmissione radiofonica e le prestazioni pubblicitarie;
  • effettuare gli ordinari adempimenti previsti per eventuali acquisti intracomunitari;
  • procedere alla liquidazione e al versamento dell’IVA entro il termine di liquidazione trimestrale;
  • redigere, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito rendiconto (entrate e spese) per le raccolte pubbliche di fondi, al quale va allegata una relazione illustrativa;
  • effettuare la ritenuta d’imposta su compensi, indennitĂ  e rimborsi corrisposti;
  • presentare il Modello Unico Enti non commerciali e, nei casi in cui siano dovuti, il Modello 770 e il modello IRAP;
  • tenere il libro soci e il libro delle assemblee;
  • emettere titoli di accesso da appositi misuratori fiscali per le attivitĂ  spettacolistiche diverse dalle manifestazioni sportive dilettantistiche; per le manifestazioni sportive dilettantistiche è consentito utilizzare titoli di ingresso o abbonamenti provvisti di contrassegno SIAE in alternativa ai titoli di accesso emessi tramite misuratore fiscale;
  • rispettare le prescrizioni sulla tracciabilitĂ  dei pagamenti: i pagamenti effettuati o ricevuti devono essere eseguiti tramite strumenti tracciabili se di importo superiore a 1.000 euro.

Chi è responsabile penalmente e civilmente in una ASD?

Dal punto di vista penale, il presidente di un’ASD è responsabile delle azioni che commette nell’esercizio delle sue funzioni e che siano riconducibili a reati previsti dalla legge. Ad esempio, se il presidente commette un illecito penale come la frode fiscale o il maltrattamento di un atleta, può essere perseguito penalmente.

Dal punto di vista civile, il presidente ha la responsabilità di amministrare l’associazione in modo diligente e professionale, rispettando le norme statutarie e le leggi in materia. Se il presidente commette errori o omissioni nell’amministrazione dell’associazione, può essere chiamato a rispondere in sede civile e a risarcire eventuali danni subiti dagli altri soci o da terzi.

Inoltre, il presidente ha la responsabilità di garantire la sicurezza dei propri atleti e di tutti coloro che partecipano alle attività dell’ASD. Se, ad esempio, un atleta subisce un infortunio a causa di una mancata manutenzione degli attrezzi o di una errata organizzazione dell’attività sportiva, il presidente può essere ritenuto responsabile per le conseguenze dell’incidente.

Come si deve presentare il bilancio?

Il bilancio di una ASD deve essere presentato in modo chiaro, preciso e completo, con l’indicazione di tutti gli elementi che lo compongono. In particolare, sebbene sia richiesto solo un semplice rendiconto delle entrate e delle uscite, il bilancio dovrebbe essere composto da due documenti principali:

  • Lo stato patrimoniale: documento che rappresenta la situazione contabile dell’ASD in un dato momento, indicando gli elementi attivi (ad esempio, i beni di proprietĂ , i crediti verso terzi, ecc.) e passivi (come ad esempio i debiti verso terzi, le imposte da pagare, ecc.).
  • Il conto economico: documento che rappresenta il risultato economico dell’ASD durante un determinato periodo di tempo (ad esempio, l’anno solare o l’anno fiscale), indicando i ricavi, le spese e il risultato netto dell’esercizio.

Inoltre, il bilancio dovrebbe contenere anche una relazione della gestione, che deve illustrare le principali attività svolte dall’ASD durante l’esercizio di riferimento, nonché gli obiettivi raggiunti e quelli da raggiungere nel futuro. Il bilancio dovrebbe essere redatto secondo le disposizioni del Codice Civile e delle normative fiscali applicabili alle ASD.

Chi decide l’acquisto di nuove attrezzature?

In genere, la decisione sull’acquisto di nuove attrezzature all’interno di una ASD viene presa dall’organo di amministrazione, ovvero dal Consiglio Direttivo o dal Presidente, a seconda di come è stata organizzata l’associazione.

Il Consiglio Direttivo è l’organo di gestione dell’ASD, composto da un numero di membri eletti dall’Assemblea dei Soci. Tra i suoi compiti rientra la gestione ordinaria dell’associazione e la decisione in merito all’acquisto di nuove attrezzature.

Tuttavia, in alcune ASD può essere previsto un sistema di deleghe specifiche, in cui ad esempio il Presidente ha il potere di decidere sull’acquisto di determinate attrezzature senza dover necessariamente chiedere l’approvazione del Consiglio Direttivo. In ogni caso, le decisioni sull’acquisto di nuove attrezzature devono essere prese nel rispetto del bilancio dell’associazione e dei suoi obiettivi statutari.

Una ASD può fare pubblicità?

In primo luogo, la pubblicità deve essere in linea con lo scopo sociale della ASD e non può essere usata per fini di lucro o di guadagno personale. Inoltre, la pubblicità deve essere moderata e non invadente, e non deve creare un vantaggio ingiusto rispetto ad altre ASD simili.

In secondo luogo, l’ASD deve evitare di fare pubblicità a prodotti o servizi che non sono strettamente correlati alle sue attività e scopi sociali. Infine, l’ASD deve rispettare le leggi sulla pubblicità in vigore nel paese in cui opera, inclusi i termini e le restrizioni sui messaggi pubblicitari. Ad esempio, in Italia, la pubblicità deve rispettare le regole stabilite dal Codice di Autodisciplina Pubblicitaria e dal Codice del Consumo.

La pubblicità di una ASD può avere come obiettivo sia la promozione dei corsi e delle attività che l’associazione propone, sia l’invito a nuovi soci ad aderire all’associazione stessa. In entrambi i casi, la pubblicità deve essere coerente con la natura non commerciale dell’ASD, non può quindi avere scopi di lucro e non può essere finalizzata al perseguimento di interessi economici privati. Inoltre, la pubblicità non deve creare confusione tra le attività dell’ASD e quelle di un’impresa commerciale.

E’ obbligatorio aderire ad una federazione Sportiva o a un Ente di promozione?

No, una ASD non è obbligata ad appartenere ad una federazione o ad un ente riconosciuto dal CONI, ma se desidera partecipare alle competizioni sportive ufficiali o beneficiare di agevolazioni fiscali e finanziarie, deve necessariamente far parte di una federazione sportiva riconosciuta o un ente. In ogni caso, una ASD deve essere registrata presso il Registro delle Associazioni presso il Tribunale della propria sede e deve rispettare le norme previste dalla legge italiana per le associazioni sportive dilettantistiche.

Le ASD iscritte al CONI beneficiano di alcune agevolazioni fiscali, tra cui:

  • Esenzione totale dalle imposte sui redditi delle attivitĂ  sportive dilettantistiche, svolte in forma associata e non commerciale, percepiti dai propri tesserati.
  • Esenzione dall’IVA per le attivitĂ  sportive svolte in forma associata e non commerciale.
  • Agevolazioni per l’acquisto di beni e servizi destinati alla promozione dell’attivitĂ  sportiva dilettantistica.
  • PossibilitĂ  di accedere a finanziamenti agevolati a tasso zero per l’acquisto di attrezzature e la realizzazione di impianti sportivi.

È importante sottolineare che queste agevolazioni fiscali sono previste esclusivamente per le ASD che svolgono attività sportive dilettantistiche in forma associata e non commerciale. Una ASD che svolge attività commerciale camuffata da scopo associativo rischia sanzioni amministrative e penali.

Dal punto di vista amministrativo, l’Agenzia delle Entrate potrebbe contestare la violazione dell’art. 148 TUIR, il quale stabilisce che l’attività commerciale svolta da una ASD deve essere esclusivamente finalizzata al conseguimento dello scopo statutario e non può avere carattere prevalente. In caso contrario, l’ASD potrebbe perdere il diritto alle agevolazioni fiscali e incorrere in sanzioni amministrative quali la decadenza dalle agevolazioni fiscali, la riduzione delle stesse o il recupero dell’IVA non versata.

Dal punto di vista penale, l’ASD e i suoi rappresentanti potrebbero incorrere nel reato di frode fiscale, previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 74/2000, e nel reato di autoriciclaggio, previsto dall’art. 648-bis del codice penale, qualora l’attività commerciale sia finalizzata alla riciclaggio di denaro di provenienza illecita. Non meno importante, l’ASD potrebbe incorrere in sanzioni civili, quali il risarcimento dei danni causati ai terzi o il pagamento di multe.

Che differenza c’è tra tesseramento, quota associativa e contributo associativo?

Il tesseramento, la quota associativa e il contributo associativo sono tutti termini legati al funzionamento delle associazioni. Tuttavia, ciascuno ha un significato specifico.

Tesseramento: il tesseramento è solitamente una quota annuale che permette all’associato di accedere ai servizi dell’ASD. Se la partecipazione ai corsi prevede il possesso del tesseramento, allora il pagamento per il corso potrebbe includere il costo del tesseramento stesso.

Quota associativa: la quota associativa è un contributo che l’associato paga all’ASD per farne parte e sostenerne le attività. Se la partecipazione ai corsi prevede l’essere associati all’ASD, allora il pagamento per il corso potrebbe includere la quota associativa.

Contributo associativo: il contributo associativo è un pagamento richiesto all’associato per sostenere specifiche attività dell’ASD, ad esempio l’acquisto di attrezzature o l’organizzazione di eventi. Se il corso in questione prevede il supporto di specifiche attività dell’ASD, allora il pagamento per il corso potrebbe includere il contributo associativo.

Ricapitolando, il pagamento per la partecipazione ai corsi può essere suddiviso tra tesseramento, quota associativa e contributo associativo a seconda delle modalità di adesione all’ASD e delle attività che si intende sostenere.

Una ASD può proporre attività diverse da quelle previste nello statuto?

Se un’ASD propone attività diverse da quelle previste dallo statuto, si incorre in una situazione di illegittimità, in quanto lo statuto rappresenta il documento che definisce gli obiettivi e le finalità dell’associazione sportiva dilettantistica. Pertanto, se l’ASD intende svolgere attività diverse da quelle previste dal proprio statuto, è necessario procedere alla modifica dello stesso attraverso le procedure previste. Inoltre, è importante tenere presente che le attività svolte dall’ASD devono essere coerenti con lo scopo e la natura dell’associazione, altrimenti si rischia di compromettere la sua natura dilettantistica e di perdere i relativi benefici fiscali e amministrativi.

Si possono fare delle prove gratuite anche senza tesserare le persone?

In linea di massima, le sessioni di prova sono consentite dalle ASD, ma è sempre necessario rispettare le norme e le procedure stabilite dallo statuto dell’associazione.

Inoltre, solitamente la partecipazione alle sessioni di prova è subordinata all’iscrizione dell’aspirante socio. Infatti, solo i soci tesserati possono partecipare alle attività dell’ASD, a meno che non siano state previste eccezioni nel regolamento interno.

Pertanto, una sessione di prova senza aver tesserato la persona che prova non è consentita dalla maggior parte delle ASD. In ogni caso, è sempre opportuno verificare con lo statuto dell’ASD e il regolamento interno quali sono le regole specifiche in merito alle sessioni di prova.

In ogni caso possibile modificare il regolamento per prevedere le prove, tuttavia è importante che sia fatto in modo chiaro e preciso. In particolare, dovrebbe essere specificato il numero massimo di prove consentite, le condizioni per la partecipazione alle prove, le responsabilità della persona che effettua la prova e dell’associazione sportiva dilettantistica (ASD) durante le prove, nonché la procedura per richiedere e svolgere le prove stesse.

Per quanto riguarda l’infortunio durante una sessione di prova, l’ASD potrebbe essere ritenuta responsabile solo se è dimostrato che l’infortunio è stato causato da una negligenza o da una violazione delle norme di sicurezza dell’ASD stessa. In ogni caso, l’ASD dovrebbe avere una copertura assicurativa adeguata per i rischi derivanti dalle attività svolte, comprese le prove.

Quindi se la prova è gratuita e non comporta l’adesione o l’affiliazione alla ASD, non costituisce una violazione di alcuna norma. Tuttavia, è importante che la ASD adotti le necessarie cautele per prevenire eventuali infortuni durante la sessione di prova, al fine di evitare responsabilità civili e penali.

Come si scoglie una ASD?

Un’associazione può essere sciolta e chiusa per varie cause, ad esempio, la perdita del patrimonio, prolungata inattività o quando è diventato impossibile raggiungere lo scopo associativo. Per sciogliere un’associazione e deliberare la devoluzione del patrimonio è necessario convocare un’Assemblea dei soci straordinaria e lo scioglimento dovrà essere approvato da almeno i tre quarti dei soci iscritti nel relativo libro soci. Il patrimonio dell’Ente dovrà essere devoluto a fini sportivi. Potrà essere nominato un liquidatore scelto anche tra i non associati. Il procedimento di scioglimento potrà risultare da un verbale di Assemblea degli associati, sottoscritto dai membri Consiglio Direttivo e da tutti gli associati presenti all’Assemblea. Occorre poi la redazione del rendiconto, documento che dovrà evidenziare l’eventuale patrimonio da devolvere. Dopo questi passaggi, i rappresentanti dell’associazione dovranno chiudere il codice fiscale e l’eventuale partita Iva.

Risorse esterne:

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LEGGE 16 dicembre 1991, n. 398 

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