18 Ottobre, 2023 Business - Tempo di lettura circa 3 minuti.
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La recente riforma dello sport, entrata definitivamente in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 120/2023 (cosiddetto "Correttivo bis"), comporta importanti cambiamenti per le associazioni e società sportive dilettantistiche.
Uno degli adempimenti più rilevanti è l'obbligo di adeguare gli statuti sociali alle nuove disposizioni normative introdotte dalla riforma, entro la scadenza del 31 dicembre 2023. Si tratta di un adempimento da non sottovalutare, poiché il mancato adeguamento degli statuti entro il termine previsto comporta la cancellazione delle associazioni e società sportive dal Registro delle attività sportive, il cosiddetto Ras.
Tra le principali modifiche da apportare per rendere gli statuti conformi alla riforma, vi è l'adeguamento dell'oggetto sociale, che deve prevedere, in linea con quanto disposto dall'articolo 7 del D.Lgs. 36/2021, "l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica".
Si tratta di una formulazione più ampia rispetto alla precedente normativa, contenuta nell'articolo 18 della Legge 289/2002, che richiedeva soltanto "l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive".
I due principali elementi di novità introdotti dalla riforma sono:
Queste modifiche non sono meramente formali, ma comportano un effettivo cambiamento nelle modalità di svolgimento dell'attività da parte dei sodalizi sportivi, che dovranno operare in modo stabile e avere come attività prevalente quella sportiva dilettantistica.
C'è però un'importante eccezione a questo obbligo di modifica dell'oggetto sociale: sono esonerate le associazioni sportive dilettantistiche che, oltre ad essere iscritte nel Registro delle attività sportive (Ras), sono contemporaneamente registrate anche nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts).
Queste realtà associative, per disposizione legislativa, non dovranno inserire nel loro statuto la previsione dello svolgimento in via stabile e principale dell'attività sportiva dilettantistica. Viene così tenuta in considerazione la natura mista di tali enti, che operano sia nell'ambito sportivo che in quello del terzo settore.
Un'altra importante novità che potrebbe richiedere modifiche statutarie riguarda le società di capitali sportive dilettantistiche. La riforma consente per la prima volta la possibilità di distribuire parzialmente gli utili di esercizio da parte di queste società, seppure entro limiti quantitativi che saranno definiti dai successivi decreti attuativi.
Per poter distribuire utili sarà dunque necessario prevedere tale facoltà nello statuto. Bisogna però prestare attenzione perché la distribuzione di utili, ancorché parziale, potrebbe far venire meno alcune agevolazioni fiscali e contributive riconosciute a queste società sportive dilettantistiche.
Dal punto di vista procedurale, per adeguare gli statuti alle nuove disposizioni di legge è bene sapere che:
Molti enti di promozione sportiva e federazioni nazionali, per agevolare i loro affiliati, stanno predisponendo statuti standard già adeguati alla riforma. Tuttavia, è sempre opportuno valutare attentamente questi modelli e personalizzarli in base alle specifiche caratteristiche e modalità operative di ciascun sodalizio sportivo, per una piena conformità alle nuove disposizioni legislative in materia sportiva.
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